La disciplina del common charger ha introdotto obblighi tecnici e informativi volti a garantire interoperabilità e riduzione dei rifiuti elettronici. Tuttavia, alcune letture applicative tendono ad attribuire al decreto ministeriale un potere di introdurre obblighi sostanziali non previsti dalla fonte primaria. Questo contributo analizza, con particolare riferimento al tema del cavo USB-C, i limiti del potere regolamentare nella normativa sulle apparecchiature radio, alla luce della gerarchia delle fonti e dell’art. 39 del D.Lgs. 128/2016.
La disciplina del common charger viene spesso raccontata come una riforma lineare, orientata alla semplificazione per il consumatore e alla sostenibilità ambientale. Questa narrazione, pur cogliendo le finalità generali dell’intervento europeo, rischia però di oscurare un nodo giuridico essenziale: fino a che punto la fonte regolamentare può incidere sugli obblighi di mercato.
Il dibattito sull’inclusione del cavo USB-C nella confezione delle apparecchiature radio è emblematico di questo problema. Non si tratta di valutare quale soluzione sia più pratica, ma di comprendere quale fonte abbia il potere di imporla.
Il D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128, come modificato dal D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, recepisce le modifiche alla direttiva RED in materia di armonizzazione delle interfacce di ricarica.
La fonte primaria impone che le apparecchiature radio ricaricabili via cavo:
siano dotate di porta USB-C;
possano essere ricaricate con cavi conformi alle norme armonizzate richiamate nell’Allegato I-bis.
Si tratta di prescrizioni funzionali alla compatibilità e sicurezza, non alla composizione della confezione di vendita.
La normativa introduce inoltre specifici obblighi di informazione al consumatore, mediante pittogrammi standardizzati che indicano la presenza o meno del dispositivo di ricarica.
È un dato giuridicamente rilevante che la fonte primaria non preveda alcun obbligo generale di includere il cavo di ricarica nella confezione. Il riferimento ai “cavi conformi” riguarda la ricaricabilità del dispositivo, non la fornitura materiale del cavo.
L’art. 39 del D.Lgs. 128/2016 attribuisce al Ministero competente il potere di vigilanza e controllo, demandando a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità operative di tale attività.
Questo dato è decisivo: il decreto ministeriale è una fonte secondaria a funzione attuativa, destinata a organizzare i controlli amministrativi, non a introdurre nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici.
Il principio è consolidato: la fonte regolamentare non può innovare l’ordinamento colmando lacune della fonte primaria.
Nel D.M. 7 aprile 2017, n. 101, come modificato dal D.M. 6 giugno 2025, n. 115, compare una disposizione che fa riferimento alla presenza del cavo di ricarica nelle confezioni.
Una lettura isolata di tale passaggio potrebbe suggerire l’esistenza di un obbligo generalizzato. Tuttavia, la disposizione:
è collocata in un articolo dedicato alle modalità di controllo ispettivo;
non è formulata come norma autonoma di comportamento;
non trova una base espressa nella fonte primaria.
Ne consegue che la previsione regolamentare deve essere interpretata come regola di verifica, non come obbligo sostanziale di mercato.
Attribuire al decreto ministeriale il potere di imporre l’inclusione generalizzata del cavo significherebbe riconoscergli una funzione normativa che la legge non gli attribuisce.
In tal caso, il decreto non si limiterebbe a disciplinare la vigilanza, ma trasformerebbe un requisito tecnico di compatibilità in un obbligo sostanziale, in contrasto con i principi di legalità e di gerarchia delle fonti.
Il problema, quindi, non è interpretativo, ma strutturale.
Gli obiettivi del common charger sono chiari: interoperabilità, riduzione della frammentazione del mercato, contenimento dei rifiuti elettronici.
Il legislatore ha concentrato l’intervento su ciò che è strutturalmente rilevante:
compatibilità tecnica;
informazione al consumatore.
Ha invece evitato di irrigidire il mercato degli accessori standardizzati, come il cavo USB-C, lasciando spazio alle scelte commerciali degli operatori.
Il tema dell’inclusione del cavo USB-C non riguarda la maggiore o minore comodità per il consumatore, ma il rispetto dei confini tra fonte primaria e fonte secondaria.
In assenza di una previsione legislativa espressa, un decreto ministeriale adottato in funzione di vigilanza non può introdurre un obbligo sostanziale generalizzato di fornitura del cavo. Una simile lettura non sarebbe un’interpretazione estensiva, ma un’innovazione normativa priva di base legale.
La chiarezza su questo punto è essenziale per garantire certezza giuridica agli operatori economici e coerenza all’azione amministrativa.
L’autore ritiene che, nella disciplina del common charger, il rispetto della gerarchia delle fonti sia una condizione imprescindibile per la tenuta del sistema regolatorio.
Obiettivi di policy condivisibili non possono tradursi, per via regolamentare, in obblighi giuridici non previsti dal legislatore. Ogni interpretazione che attribuisca alla fonte secondaria un potere creativo di nuovi doveri di mercato deve essere valutata con particolare cautela, per evitare uno spostamento improprio del baricentro normativo dall’organo legislativo all’amministrazione.
Direttiva (UE) 2022/2380
Proposta COM(2021) 547 final e Allegato I-bis
D.Lgs. 22 giugno 2016, n. 128, come modificato dal D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100
D.M. 7 aprile 2017, n. 101, come modificato dal D.M. 6 giugno 2025, n. 115
Norme EN IEC 62680-1-3 e EN IEC 62680-1-2