Tralasciando le vicende relative all'esecuzione del contratto di agenzia, vorrei offrire una breve rassegna di alcune condotte che determinano nell'agente o nella preponente una perdita di fiducia tale da giustificare il recesso immediato di una delle parti.
Si parla, quindi, di recesso per giusta causa.
La questione è interessante sotto il profilo pratico sia per la preponente che per l'agente.
Quando a recedere per giusta causa è la preponente, infatti, l’agente potrebbe vedere rifiutata la richiesta di pagamento dell’indennità meritocratica di cui all’art. 1751, co. 2, c.c., oltreché l’indennità suppletiva di clientela nell'ipotesi in cui il contratto sia regolato da un accordo economico collettivo (v. AEC Commercio 2009, art. 13, capo II, 4° capoverso, v. AEC Industria 2014, art. 10, capo II, 2° capoverso).
Quando a recedere per giusta causa sia invece l'agente, egli potrà ottenere le indennità di cessazione del rapporto, sempre ai sensi dell’art. 1751, co. 2, secondo periodo, c.c.
Quanto alla sfera del preponente, è giusta causa ogni «inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto».
Riguardo all'agente, invece, la giusta causa è intesa come qualsiasi «circostanza attribuibile al preponente».
Le definizioni appena fornite non sono espressamente qualificate dalla legge proprio come “giusta causa”, ma nella sostanza non si discostano molto dal concetto di giusta causa riferibile al rapporto di lavoro subordinato (art. 2119 c.c.).
In effetti, nella giurisprudenza è un principio ampiamente consolidato quello per cui, l’art. 2119 c.c. (dunque la giusta causa) può applicarsi analogicamente nel contratto di agenzia, seppure con una "piccola" differenza; sempre secondo la giurisprudenza, infatti, il vincolo di fiducia che corre tra la preponente e l’agente assume maggiore importanza rispetto al quello che si instaura tra il lavoratore subordinato ed il datore di lavoro.
Ne consegue che nel rapporto di agenzia la giusta causa può consistere in un fatto di gravità inferiore rispetto a quella richiesta nel rapporto di lavoro subordinato.
Nella pratica, la gravità del fatto, cioè la sua effettiva incidenza sulla rottura del vincolo fiduciario, è sempre valutata dal giudice investito della causa.
Ed è proprio questa la ragione per cui la sostenibilità legale di un recesso dovrebbe sempre essere ponderata sulla casistica giurisprudenziale in materia.
Per chi volesse orientarsi e comprendere la logica di fondo impiegata dai giudici in questa valutazione, elenco alcune pronunce che, concretamente, lasciano ben intendere cosa significhi "giusta causa", sia nella sfera della preponente che dell'agente.