di Paolo Cassano - 15 settembre 2025
Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia traggono origine dalla legge e dagli Accordi Economici Collettivi (qui ci occupiamo dell’AEC Commercio 2009).
Alla cessazione del rapporto, gli importi dovuti all’agente sono i seguenti:
Come chiarito dall’AEC Commercio 2009, il FIRR risponde principalmente al criterio dell’equità ed è sempre dovuto in quanto è stabilito per disposizione inderogabile di legge.
Il FIRR si calcola sulla base delle provvigioni per le quali sia sorto il diritto al pagamento nel corso del rapporto, dovendo pertanto ritenersi escluse dalla base di calcolo tutte le provvigioni che siano divenute liquidabili solo successivamente alla cessazione del rapporto stesso. Ai fini del FIRR devono essere computate anche le somme corrisposte a titolo di rimborso, concorso spese e premio.
Occorre qui considerare che moltissimi contratti di agenzia prevedono che le provvigioni siano dovute all’agente solo se e quando la preponente abbia effettivamente incassato gli importi dai clienti procacciati dall’agente.
Già da qui comprendiamo quanto sia importante che le preponenti gestiscano internamente – e condividano con l’agente – una contabilità ordinata e rispondente a quello che in contabilità si chiama “principio di cassa”, in virtù del quale gli importi da registrare in contabilità sono unicamente quelli riscossi o effettivamente pagati: Analogamente, nel contratto di agenzia è opportuno che gli estratti conto destinati all’agente elenchino solo provvigioni relative ad importi riscossi dai clienti procacciati dall’agente stesso.
Il versamento del FIRR deve avvenire annualmente ad opera della preponente attraverso un versamento in favore dell’ENASARCO entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) in cui le provvigioni sono state liquidate. Il FIRR dell’ultimo anno, invece, dovrà essere versato direttamente all’agente.
Il calcolo del FIRR non presenta particolari criticità. Per esso si rimanda dunque all’AEC Commercio 2009, art. 13, par. I, lettera f), avendo bene a mente – è utile ribadirlo – che le provvigioni da inserire nella base di calcolo sono solo quelle per cui sia sorto il diritto al pagamento.
Anche tale indennità risponde al principio di equità ma, al contrario del FIRR, si tratta di un emolumento stabilito per accordo delle parti sociali, senza che alcuna legge ne abbia mai stabilito la portata inderogabile e – men che meno – l’abbia mai contemplato.
Come nel caso del FIRR, anche l’indennità in questione è commisurata alle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione.
Come stabilito dall’art. L’indennità di suppletiva di clientela è anche dovuta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:
invalidità permanente e totale;
infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps;
circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.
Quanto al criterio strettamente numerico, anche qui è sufficiente richiamare il pertinente articolo dell’AEC Commercio 2009, cioè l’art. 13, par. II, 2° capoverso).
È invece utile notare che le unità di tempo contemplate dall’AEC ai fini del calcolo sono definite come «anni di durata», il che, unitamente ad ulteriori e valide ragioni di natura strettamente giuridico-interpretativa (che qui sarebbero troppo “ingombranti”), porta a ritenere che voglia farsi riferimento ad anni solari e non ad anni civili, come previsto invece nel caso del FIRR.
Bisogna pertanto prestare attenzione ad individuare correttamente i criteri temporali di calcolo secondo il meccanismo dell’anno solare, ovverosia il periodo che intercorre tra la data di un determinato anno e la corrispondete data dell’anno successivo. Quindi, ad esempio, per un contratto iniziato il giorno 24/2/2024, l’anno solare si concluderà nel giorno 24/2/2025.
L’indennità meritocratica, al pari del FIRR e a differenza dell’indennità suppletiva, trova origine nella legge (art. 1751 c.c.) benché solo gli AA.EE.CC. abbiano offerto criteri di calcolo oggettivamente idonei a quantificare tale indennità.
Resta inteso che l’indennità meritocratica dell’AEC non è altro rispetto a quella stabilita dall’art. 1751 c.c., infatti lo stesso AEC Commercio 2009, chiarisce a pag. 30, ultimo capoverso, che «le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative […] dell’art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale».
Ne deriva, pertanto, che proprio nell’art. 1751 c.c. bisogna ricercare i presupposti per il riconoscimento dell’indennità in questione.
Tali presupposti sono:
«Che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti con gli affari derivanti dai clienti»;
«Il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti».
È quindi estremamente importante chiarire che, in assenza di tali presupposti (la cui prova incombe sull’agente, secondo il generale principio dell’onere della prova), l’indennità meritocratica non è dovuta.
Ulteriore presupposto per il riconoscimento dell’indennità in questione è che l’agente ne abbia fatto richiesta entro un anno dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza. Oltretutto, è del tutto ragionevole ritenere che tale regime di decadenza si applichi unicamente all’indennità meritocratica e non anche per l’indennità suppletiva, per la quale un simile regime non è appositamente previsto.
Oltre alla mancanza dei presupposti sopra indicati, l’indennità meritocratica non è altresì dovuta:
«quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività»;
«quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia».
Fermo restando quanto chiarito in merito ai presupposti di riconoscimento dell’indennità, il meccanismo di calcolo dell’indennità meritocratica è raffigurato nelle tabelle degli artt. 13 e 14 dell’AEC Commercio 2009.
Riguardo a tale meccanismo, vorrei puntare l’attenzione sui seguenti elementi.
Innanzitutto, per determinare se l’opera dell’agente sia stata “meritevole”, l’AEC Commercio 2009 prescrive che si debbano confrontare i fatturati di un periodo iniziale e di uno finale (così come nella tabella dell’art. 14).
Al riguardo, vorrei sottolineare un punto che, a dispetto della sua banalità logica, è spesso trascurato o non pienamente compreso.
È molto consueto nella prassi che sia gli agenti che le preponenti assumano, come elementi di confronto, le provvigioni anziché i fatturati.
Questo criterio è formalmente errato, e la applicazione condurrebbe ad un risultato coerente con le prescrizioni dell’AEC solo nel caso in cui le provvigioni siano rimaste invariate nel corso del contratto (ad esempio, sempre al 5%).
Chiarisco con un esempio in cui l’incremento è determinato sia sulla base del fatturato che delle provvigioni, dapprima nell’ipotesi in cui le provvigioni restino invariate, e poi nel caso in cui subiscano una variazione nel periodo finale del contratto.
Contratto con provvigioni invariate al 5%
Confrontando i fatturati...
Fatturato iniziale: 100.000,00 euro
Fatturato finale: 100.000,00 euro
Incremento di fatturato: 0%
Confrontando le provvigioni...
Provvigioni iniziali: 5.000,00 euro (100.000,00*5%)
Provvigioni finali: 5.000,00 euro (100.000,00*5%)
Incremento di provvigioni: 0%
Contratto con provvigioni al 5% nel primo periodo ed al 10% in un secondo periodo
Confrontando i fatturati...
Fatturato iniziale: 100.000,00 euro
Fatturato finale: 100.000,00 euro
Incremento di fatturato: 0%
Confrontando le provvigioni...
Provvigioni iniziali: 5.000,00 euro (100.000,00*5%)
Provvigioni finali: 10.000,00 euro (100.000,00*10%)
Incremento di provvigioni: 100%
Ora, visto che l’incremento di fatturato rappresenta nell’AEC il primo requisito numerico per il riconoscimento dell’indennità meritocratica, l’esempio sopra illustrato riporta in maniera estremamente semplificata quali e quanto macroscopiche possano essere le potenziali conseguenze numeriche (e quindi economiche) dell’errata applicazione dei criteri previsti dall’AEC.